Quali norme antincendio per l'acquisto di tende a scuola?
Quali norme per l'allestimento di un teatro scolastico?
Le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
(per una piena consapevolezza si rimanda a Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (vigilfuoco.it)
In riferimento all'arredamento di teatri didattici e all'installazione di tendaggi si applica il DM 26 Agosto 1992 che disciplina i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.
Di particolare interesse comma 3 e il comma 6.4
TENDE E TENDAGGI
3. Comportamento al fuoco3.0. Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, [12] prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
3.1. Reazione al fuoco dei materialiPer la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984):
6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche Vengono definiti «spazi destinati all’informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:
Per quanto non riportato in questa pagina si rimanda al testo della norma: DM 26 agosto 1992 - Norme antincendio per l'edilizia scolastica (mauromalizia.it)
ITALTEATRI
via P. di Savoia 97
73048 Nardò (Lecce - ITALIA)
PREVENTIVI E CONTATTI
Tel. 3880564767
e.mail [email protected]
© C.f. e P. Iva 04750520753
(per una piena consapevolezza si rimanda a Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (vigilfuoco.it)
In riferimento all'arredamento di teatri didattici e all'installazione di tendaggi si applica il DM 26 Agosto 1992 che disciplina i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.
Di particolare interesse comma 3 e il comma 6.4
TENDE E TENDAGGI
3. Comportamento al fuoco3.0. Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, [12] prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
3.1. Reazione al fuoco dei materialiPer la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984):
- negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; - in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.
I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992); - i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche Vengono definiti «spazi destinati all’informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:
- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.
Per quanto non riportato in questa pagina si rimanda al testo della norma: DM 26 agosto 1992 - Norme antincendio per l'edilizia scolastica (mauromalizia.it)
ITALTEATRI
via P. di Savoia 97
73048 Nardò (Lecce - ITALIA)
PREVENTIVI E CONTATTI
Tel. 3880564767
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